Per il “congedo papà”, la norma del 2012, prevedeva giornate di congedo obbligatorio e facoltativo per il padre dal 2013 al 2015.

Per il 2018 al padre spettano 4 giorni di congedo obbligatorio ed 1 giorno di facoltativo di cui potrà fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio.

Se il padre dovesse optare per il giorno di congedo di paternità facoltativao, questo sarà decurtato dal congedo di maternità dlla madre perchè va preso previo accordo con la stessa ed in sua sostituzione.

E’ neccesaria una preventiva comunicazione al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro, almeno 15 giorni prima.

Per la fruizione del congedo facoltativo il padre deve, inoltre, allegare alla richiesta una dichiarazione alla madre di non fruizione del congedo a lei spettante.

La suddetta documentazione va trasmessa anche al datore di lavoro della madre.

I giorni di congedo (obbligatorio e facoltativo) sono retribuiti al 100%, anticipati dal datore di lavoro che se li conguaglia poi con l’INPS.