La Legge n. 34/2026 (anche nota come Ddl Pmi) , in vigore dal 7 aprile, rende assolutamente cogente un obbligo già previsto dall’articolo 22 della legge 81 del 2017 ovvero quello di informare i dipendenti che svolgono una attività di lavoro agile o smart working non concordato e l’RLS aziendale con un’informativa scritta annuale sui rischi connessi alla prestazione lavorativa svolta fuori dai locali aziendali e le relative misure di gestione da porre in essere.
Per lavoro agile o smart working non concordato si intende una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato in assenza di vincoli orari o spaziali (perché il lavoro si svolge in ambienti come l’abitazione o altri luoghi scelti dal dipendente che sfuggono alla supervisione quotidiana) basata su un accordo tra dipendente e datore di lavoro ai sensi della già citata Legge 81/2017 (da non confondere con il D. Lgs. 81/2008) e caratterizzato da:
- Flessibilità Spaziale e Temporale: Non ci sono orari rigidi né l’obbligo di presenza in una sede fisica specifica.
- Accordo Individuale: Il lavoro agile deve essere regolato da un accordo scritto tra le parti, a pena di nullità, basato sulla volontarietà.
- Gestione per Obiettivi: La produttività è valutata sul raggiungimento di obiettivi concordati (fasi e cicli), non sulle ore passate alla scrivania.
- Strumenti Tecnologici: Necessita dell’uso di strumenti informatici e telematici per garantire l’efficienza e la collaborazione da remoto.
In caso di mancato adempimento, il datore di lavoro è esposto a un’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro e alla pena dell’arresto da due a quattro mesi.