ASSUNZIONI UNDER 30 E PERCETTORI DELL’ASSEGNO DI INCLUSIONE

Nuovi incentivi a favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni di giovani under 30 Neet e percettori dell’assegno di inclusione.

E quanto previsto dalla bozza del decreto Lavoro.

La prima misura spetta per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023 nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

La seconda agevolazione prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali INPS a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Per la fruizione dei benefici sono previsti specifici requisiti d’accesso.

Incentivo giovani under 30 e Neet

L’incentivo è riconosciuto, a seguito di apposita istanza preventiva da presentare all’INPS, per un periodo di 12 mesi e nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Ad essere agevolate sono le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023 di giovani in possesso dei seguenti requisiti:

a) trenta anni di età non compiuti;

b) non essere impiegati né inseriti in corsi di studi o di formazione (condizione di NEET);

c) registrazione al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

 

Assunzione percettori dell’assegno di inclusione

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno per l’inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali INPS a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Il diritto alla fruizione degli incentivi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

  • possesso del DURC;
  • regolarità con gli obblighi di assunzione previsti dall’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
  • rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti “de minimis”.