La riforma della Buona Scuola del 2015 ha reso obbligatoria l’alternanza scuola lavoro per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuola superiori, anche nei licei.
L’alternanza scuola lavoro è un metodo didattico e di apprendimento per le esigenze del mondo esterno.

Non è un rapporto di lavoro, occorre fare una distinzione: L’alternanza scuola lavoro si distingue dall’apprendistato in quanto si configura come progetto formativo e non come rapporto di lavoro.
Lo studente apprende competenze coerenti con il percorso di studi scelto.
Inoltre, il periodo di alternanza scuola lavoro non prevede nessuna forma di retribuzione o di rimborso spese.

Il percorso di alternanza scuola lavoro offre la possibilità agli studenti di inserirsi nella struttura ospitante per periodi determinati allo scopo di favorire la propria creatività.

L’alternanza ha varie durate: per i licei l’alternanza scuola lavoro dura 200 ore mentre per gli istituti tecnici e professionali dura 400 ore nel triennio.

Gli studenti possono svolgere questo percorso presso aziende, imprese, associazioni sportive e di volontariato, ordini professionali e istituzioni.

Una volta terminato il progetto la struttura ospitante valuterà lo studente e gli fornirà un certificato delle competenze che riconosce quali livelli di apprendimento ha raggiunto.
Anche lo studente dovrà valutare compilando un apposito modulo di valutazione.

Il datore di lavoro che decide di assumere il ragazzo deve farlo nei 6 mesi successivi dall’acquisizione del titolo di studio, in questo modo ha sgravi contributivi.

E’ un esonero contributivo massimo di 3.250 euro annui per 3 anni. Tale possibilità è concessa esclusivamente alle aziende del settore privato che assumono a tempo indeterminato, anche in apprendistato, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.
Per usufruire della decontribuzione è necessario inviare domanda di ammissione preventiva all’INPS.