La legge di Bilancio 2018 introduce una nuova agevolazione contributiva in favore di tutti i datori di lavoro del settore privato che provvederanno ad assumere, dal 1° Gennaio 2018, giovani con meno di 35 anni di età, ovvero meno di 30 per gli avviamenti al lavoro effettuati dal 2019.

La riduzione contributiva, che non riguarda il premio Inail, ha una durata massima di trentasei mesi e abbatte del 50% gli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il tetto massimo di 3000 euro annui, mensilizzati ai fini del calcolo.

In particolare la condizione essenziale per il diritto all’incentivo è che il soggetto avviato al lavoro non sia mai stato occupato, in precedenza, con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Fanno eccezione i rapporti di apprendistato instaurati con altro datore di lavoro, diverso da quello che esegue la nuova assunzione che non siano proseguiti con il mantenimento in servizio dell’interessato.

Per usufruire delle agevolazioni, il datore di lavoro non deve avere effettuato nella stessa unità produttiva nei 6 mesi precedenti licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi (ex legge 223/1991).

La legge di bilancio prevede che mantenendo in servizio un apprendista si hanno i consueti dodici mesi di ulteriori agevolazione. In questo modo il lavoratore viene stabilizzato e la Legge di Bilancio prevede un ulteriore sconto per 12 mesi purchè il lavoroatore non abbia compiuto il trentesimo anno d’età.

Nel rispetto delle condizioni generali di accesso, l’incentivo è previsto anche per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine; in tal caso, il requisito anagrafico previsto dalla norma, deve essere posseduto al momento della conversione del rapporto. (35anni nel 2018 – 30 anni dal 2019).

In conclusione si osserva che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con lo sgravio o di altro lavoratore operante nella stessa unità produttiva e con la medesima qualifica, effettuato nei sei mesi successivi, fa venire meno l’agevolazione e obbliga al versamento dei contributi non pagati.