L’INPS, con la circolare n.56 del 12 aprile 2021, fornisce le prime indicazioni operative circa l’esonero per l’assunzione di giovani under 36 a tempo indeterminato e  per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 (art. , commi da 10 a 15, Legge n. 178/2020).

L’agevolazione prevede l’esonero contributivo, per un massimo di 36 mesi, in caso di assunzione di lavoratori che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno d’età (età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il  medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Trova applicazione il regime agevolato anche:

  • ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (ai sensi della legge n. 142/2001)
  • in caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Rapporti di lavoro esclusi

Restano esclusi dal beneficio i seguenti rapporti di lavoro:

  • rapporti di apprendistato
  • contratti di lavoro intermittente
  • contratti di lavoro domestico
  • contratti con personale con qualifica dirigenziale

Trova applicazione il regime agevolato, di cui all’art. 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017):

  • il mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato
  • assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei 6 mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Datori di lavoro

L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Misura dell’incentivo

L’incentivo, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dai datori di lavoro, nel limite massimo di importo par a 6.000 euro annui e per un massimo di 36 mesi.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al perio19do di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.