La nuova norma prevede che l’assenza ingiustificata del lavoratore oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato o, in mancanza di indicazione contrattuale, per oltre 15 giorni, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore.
Tali dimissioni non scattano, tuttavia, se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.
In caso di assenza ingiustificata oltre i termini previsti dal CCNL o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni il datore di lavoro può:
- trasmettere adeguata comunicazione all’Ispettorato territoriale del Lavoro che ha facoltà di effettuare accertamenti;
- intendere il rapporto come risolto per volontà del lavoratore e senza applicazione della procedura telematica.
Il lavoratore ha facoltà di dimostrare l’impossibilità di comunicare il motivo dell’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.
Una volta consolidate, le dimissioni per fatti concludenti determinano:
A) l’esclusione del datore di lavoro dall’obbligo di versare il contributo Naspi dovuto soltanto in caso di licenziamento;
B) la facoltà per il datore di lavoro di trattenere dalle competenze di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso;
C) l’impossibilità per il lavoratore, essendo dimissionario e non licenziato, di fruire del trattamento di Naspi, che spetta soltanto nella ipotesi in cui il lavoratore abbia perso il posto involontariamente attraverso il recesso del datore di lavoro o nelle ipotesi di dimissioni equiparate al licenziamento.