Le aziende agricole usufruiscono di riduzioni contributive distinte a seconda della zona in cui operano. Tali agevolazioni spettano per gli operai, gli impiegati, i quadri e i dirigenti.

Inoltre, anche le imprese agricole per poter accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie sono tenute a presentare il documento di regolarità contributiva.

Il possesso del DURC è obbligatorio anche ai fini del riconoscimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.

In favore dei datori di lavoro agricolo operanti in zone montane o zone svantaggiate sono state previste specifiche percentuali di rideterminazione dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Le agevolazioni contributive previste risultano così determinate:

  • nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva nella misura del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro (contributi dovuti 25%);
  • nelle altre zone svantaggiate la riduzione nella misura del 68% (contributi dovuti 32%).

Si definiscono aree di montagna particolarmente svantaggiate:

  • le aree relative ai Comuni nei quali oltre il 50% della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 mt sul livello del mare o con acclività superiore a 20 gradi, in cui il rapporto fra reddito lordo standard e unità di lavoro agricolo non superi il 120% della media giornaliera comunitaria;
  • le aree di montagna in cui il rapporto fra reddito lordo standard e superficie agricola utilizzata sia pari o inferiore al 75% della media nazionale.

Rientrano tra le altre aree svantaggiate:

  • le aree montane come sopra definite in ordine ai parametri altimetrici e chilometrici, che presentano un rapporto fra reddito lordo standard ed unità di lavoro agricolo superiore al 120% della media comunitaria e un rapporto fra reddito lordo standard e superficie agricola utilizzata non inferiore al 75% della media nazionale;
  • i comuni non montani nei quali almeno il 30% della superficie totale presenta un’acclività superiore ai 5 gradi sempre che il rapporto tra reddito lordo standard e unità di lavoro agricolo non superi il 120% della media comunitaria o che il rapporto tra reddito lordo standard e superficie agricola utile sia pari o inferiore al 75% della media nazionale;
  • altri comuni non montani nei quali il tasso di occupazione in agricoltura sia pari ad almeno il doppio della media nazionale e nei quali si registri un tasso di disoccupazione di oltre il doppio rispetto alla media nazionale.

Al fine di sostenere il lavoro in agricoltura, per il periodo di contribuzione di competenza previsti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 le agevolazioni contributive sono rivolte con riferimento ai premi e contributi previdenziali dovuti, compresa la contribuzione dovuta per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dai datori di lavoro agricolo per il personale dipendente, a tempo indeterminato o determinato, che operano nelle zone agricole.

L’INPS ha disposto le istruzioni per accedere al beneficio, prevedendo che vi possono accedere i datori di lavoro iscritti alla Gestione contributiva agricola (GCA), compresi i datori di lavoro esercenti imprese non agricole, ma iscritte alla GCA in forza di norme speciali, ossia Cooperative agricole, imprese, ed imprese agricole  che hanno alle loro dipendenze dirigenti, quadri e impiegati. Sono inclusi nell’ambito di applicazione del beneficio i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, sia full time che part-time e i rapporti di apprendistato. Lo sgravio risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altre disposizioni normative, ed è inoltre cumulabile con le riduzioni della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.

Il pagamento dei contributi riferiti al primo e al secondo trimestre 2024 (in scadenza al 16 dicembre 2024) potrà essere eseguito fino al 17 marzo 2025, senza aggravio di sanzioni civili.

L’omesso versamento della contribuzione relativa al I e al II trimestre 2024, nella misura effettivamente dovuta, entro il 17 marzo 2025, comporterà l’applicazione delle sanzioni civili.