In merito alla fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli l’INPS cita che il figlio, minore di anni 14, deve essere stato messo in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

Durata del congedo e indennità corrisposta

Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena che vanno dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020, alternativamente da entrambi i genitori se non possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Casi di compatibilità

Il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso ed entrambi i genitori conviventi con il figlio possono alternarsi nella fruizione del congedo per prestare la dovuta assistenza al figlio in quarantena.

I casi di compatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relativa all’altro genitore convivente sono: malattia, maternità/paternità, ferie, aspettativa non retribuita, soggetti con particolari situazioni di fragilità, permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992, inabilità e pensione di invalidità.

Casi di incompatibilità

I casi di incompatibilità sono: congedo parentale, riposi giornalieri, cessazione del rapporto di lavoro o attività lavorativa, strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, lavoro agile o lavoro intermittente.

 

Approfondisci:

  • Domanda e denunce contributive per i datori di lavoro
  • Congedo: ambito di applicazione, durata e indennizzo
  • Compatibilità
  • Incompatibilità

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