Entro il 30 giugno 2026 devono, essere fruite le ferie maturate nel 2024 che rientrano nel periodo minimo legale previsto dall’ art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003.

Decorso tale termine, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare la contribuzione previdenziale sul valore delle ferie residue, pur in assenza dell’effettiva fruizione da parte del lavoratore.

La normativa stabilisce che il lavoratore debba beneficiare di almeno quattrosettimane di ferie retribuite all’anno. Due settimane devono essere godute nel corso dell’anno di maturazione, mentre le ulteriori due settimane devono essere fruite entro i diciotto mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione, salvo eventuali termini più favorevoli previsti dalla contrattazione collettiva.

Per le ferie maturate nel 2024, il termine ordinario scade quindi il 30 giugno 2026.

Se a quella data il lavoratore non ha ancora fruito delle ferie residue, il diritto alle ferie resta integro, ma sul piano previdenziale il datore di lavoro deve comunque versare all’INPS la contribuzione riferita alle ferie non godute.