L’articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ha introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati” al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro paese. In particolare si parla di :

  1. Lavoratori impatriati in possesso di laurea (ex art. 2 L. 238/2010);
  2. Manager e lavoratori con elevata qualificazione e specializzazione;
  3. Lavoratori autonomi impatriati;

Per quanto riguarda i lavoratori impatriati in possesso di laurea i requisiti sono i seguenti:

  • Svolgere continuativamente un’attività di lavoro o studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più; l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale requisito è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico aventi la durata di almeno due anni accademici;
  • Essere cittadini dell’unione europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi;
  • Svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia; in questo caso l’Agenzia ha precisato che l’attività non deve essere necessariamente coerente col titolo di studio e può essere svolta presso enti pubblici e privati anche non esercenti attività commerciale.

Per i Manager e i lavoratori con elevata qualificazione e specializzazione i requisiti sono:

  • Non essere stati residenti fiscalmente in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento;
  • Svolgere l’attività lavorativa presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che è ammesso al beneficio anche il lavoratore che si trasferisce in Italia per prestare la propria attività presso una stabile organizzazione di un’impresa estera della quale è già dipendente.
  • Prestare l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio Italiano; tale requisito deve essere verificato in relazione a ciascun periodo d’imposta e risulta soddisfatto se l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco dell’anno. Nei 183 giorni rientrano non solo i giorni lavorativi ma anche le ferie, le festività, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi. Non possono essere computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni o il distacco all’estero, essendo l’attività lavorativa prestata fuori dal territorio dello Stato.
  • Rivestire ruoli direttivi ovvero essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione; per ruoli direttivi si intendono i dirigenti, quadri e impiegati con funzioni direttive, mentre i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione comprendono il conseguimento di un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore.

Infine, le competenze richieste per i lavoratori autonomi impatriati sono le seguenti:

  • non essere stati fiscalmente residenti nel territorio dello Stato nei cinque periodi d’imposta precedenti il trasferimento;
  • impegno a permanere in Italia per almeno due anni;
  • prestare l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Verificandosi i requisiti e le condizioni previsti, l’agevolazione prevede una riduzione della base imponibile. In particolare i soggetti rientranti in questo regime subiranno una tassazione:

  • Sul 50% a partire dal 2017. Applicabile per un massimo di 5 anni dal trasferimento.

Questi soggetti decadono dall’agevolazione se trasferiscono la propria residenza prima che siano decorsi 2 anni dal trasferimento. L’Agenzia delle Entrate precisa che si fa riferimento al concetto di residenza fiscale, quindi permanenza del domicilio o della dimora abituale per più di 183 gg all’interno dell’anno solare.

L’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che, in caso di contratto di lavoro dipendente a tempo determinato avente scadenza anteriore al decorso del biennio o in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato per cause non imputabili al lavoratore, questi non decade dall’agevolazione purchè non trasferisca la residenza fuori dall’Italia prima del biennio.

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