Il congedo 2021 per genitori lavoratori dipendenti, concesso per la cura dei figli conviventi minori di 14 anni, può essere fruito fino al 30 giugno 2021 in forma giornaliera o oraria e anche in caso di sospensione dell’attività educativa in presenza.

L’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, cd. decreto Covid-19, prevede nuove tutele a favore dei lavoratori dipendenti per la cura dei figli conviventi minori di 14 anni.

Più nel dettaglio, il riferimento è al cd. Congedo 2021 per genitori, indennizzato al 50% ed erogato nei casi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, per la durata dell’infezione da SARS COVID-19 del figlio o della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

In aggiunta lo stesso articolo riconosce ai lavoratori dipendenti il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni.

Congedo 2021 per genitori: requisiti

Il congedo è riconosciuto ai soli genitori lavoratori dipendenti (anche se affidatari o collocatari) e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

Può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di infezione da SARS Covid-19, per il periodo di quarantena da contatto, ovunque avvenuta, ovvero per il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.

Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Ambito temporale di applicazione

Il congedo 2021 può essere fruito nell’arco temporale che va dal 13 marzo 2021  fino al 30 giugno 2021.

Indennità erogata

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall’articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo.

I periodi sono coperti da contribuzione figurativa.