Proroga CIG

L’art. 8 proroga la cassa integrazione Covid-19.

In particolare, viene data la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, di richiedere:

  • fino al 13 settimane di cassa integrazione ordinaria con causale “emergenza covid-19” da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021
  • fino a 28 settimane di assegno ordinario e CIG in deroga da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021

Prorogata anche la CISOA per i lavoratori agricoli per una durata massima di 120 giorni da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021

Blocco dei licenziamenti

Al comma 9 viene confermato il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi:

  • fino al 30 giugno 2021 per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria.
  • fino al 31 ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga.

Il divieto di licenziamento non si applica:

  • nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività;
  • dalla cessazione definitiva dell’attività conseguente alla messa in liquidazione della società stessa senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
  • nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 212 de Codice Civile.
  • nell’ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro limitatamente ai lavoratori che aderiscano al predetto accordo.

Sono altresì esclusi dal divieto di licenziamenti in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo d’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Indennità per lavoratori atipici, spettacolo, stagionali

All’art. 10 viene riconosciuta un’indennità di 2.400,00 euro per le seguenti categorie di lavoratori:

  • ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari delle indennità di cui agli artt. 15 e 15bis del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020)
  • ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto) che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASPI al 23 marzo 2021.
  • ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASPI al 23 marzo 2021.
  • ai lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo
  • ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021
  • ai lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 al medesimo Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso
  • ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
    a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate
    b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore dce4l turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate.
    c) assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Novità per Naspi

All’art. 16 viene previsto che a decorrere dal 23 marzo 2021 e sino al 31 dicembre 2021 l’indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Contratti a termine

L’art. 17 dispone la proroga, dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, della possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a termine, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19. Comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015.

Esonero contributivo per le filiere agricole

L’art. 19 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, l’esonero del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a gennaio 2021.