Anche quest’anno i datori di lavoro possono fruire di una riduzione contributiva del 50% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro in caso di assunzione di età non inferiore a 50 anni e disoccupati da almeno 12 mesi (art. 4, commi da 8 a 10 – legge n. 92/12).

L’incentivo strutturale della legge Fornero viene inoltre rafforzato, per il biennio 2021-2022, con la previsione di una decontribuzione totale, ma solo per le donne e limitatamente alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato e le trasformazioni del rapporto in contratto a tempo indeterminato.

Uomini over 50

In caso di assunzione di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da almeno 12 mesi, il datore di lavoro ha diritto ad una riduzione dell’aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%.

Donne over 50

Se ad essere assunte sono donne lavoratrici di età non inferiore a 50 anni, disoccupate da almeno 12 mesi, oltre alla durata dell’incentivo cambia anche la misura della riduzione contributiva.

Per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato o le trasformazioni in contratto a tempo indeterminato è prevista una soglia massima di fruizione di 6.000 euro annui.

La riduzione contributiva spetta sulla contribuzione a carico del datore di lavoro (compresi i premi e i contributi dovuti all’INAIL, ma con esclusione della quota a carico del lavoratore) per:

  • le assunzioni a tempo indeterminato
  • le assunzioni a tempo determinato
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato

Nessuna agevolazione contributiva è invece prevista per i rapporti di lavoro domestico e intermittente.