Oggetto: Rinnovo c.c.n.l. terziario – Malattia, trattamento economico nel periodo di c.d. Carenza

Ai fini della corretta conoscenza della nuova normativa in materia di malattia e trattamento economico conseguente è importante leggere con attenzione la breve nota qui di seguito.

Al fine di prevenire situazioni di abuso, con decorrenza dal 01/04/2011, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre) l’integrazione economica per malattia del dipendente nel periodo di carenza viene corrisposta al 100% per i primi due eventi di malattia, al 66% per il terzo evento ed al 50% per il quarto evento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento.

(Non sono computabili, ai soli fini dell’applicazione della disciplina prevista al precedente comma, gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause:

– ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi; – evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;

– sclerosi multipla o progressiva e le patologie di cui all’art. 181, terzo comma, documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale.- gli eventi morbosi delle lavoratrici verificatasi durante il periodo di gravidanza).

Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto a recapitare con qualunque mezzo idoneo alla trasmissione entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, il numero di protocollo telematico della certificazione sanitaria riguardante l’inizio e la durata della malattia nonché delle eventuali proroghe.

Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell’anno di calendario in corso.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Lo Studio Burlando-Bruno-De Fraia