Il 17 marzo 2020 è entrato in vigore il D.L. “Cura Italia” il quale attiene alcuni importanti provvedimenti di salvaguardia dell’impianto economico nazionale:

  1. Cassa Integrazione Guadagni (CIG) – in deroga: Tutte le imprese (anche quelle fino ad oggi NON destinatarie di tale beneficio) potranno farvi ricorso per un numero massimo di settimane pari a 9 (comunque non oltre il 31/08/2020);
    – La CIG potrà essere fruita anche parzialmente (sospensione o riduzione dell’attività lavorativa);
    – Per poter ricorrere alla CIG le imprese dovranno prima disporre la fruizione fino ad esaurimento delle ferie giacenti al 31/12/2019;
    – Il trattamento CIG sarà pagato direttamente dall’INPS ai lavoratori;
    – Invitiamo tutte le aziende clienti interessate a far pervenire allo studio un file excel indicante i dati anagrafici di ciascun dipendente, la data di inizio del periodo di CIG e il codice IBAN;
  2. Congedo per i genitori e bonus baby sitting: A partire dal 05/03/2020 è concesso al dipendente che abbia uno o più figli entro i 12 anni di età di fruire un congedo continuativo o frazionato di durata non superiore a 15 giorni con una indennità pari al 50% della retribuzione;
    – A partire dal 17/03/2020 alternativamente al beneficio del congedo sopra descritto, il dipendente potrà chiedere all’INPS il “bonus baby sitting” che ammonterà ad un massimo di 600€ e sarà erogato mediante “libretto di famiglia”;
    – La fruizione tanto del congedo quanto del “bonus baby sitting” è riconosciuta ad uno solo dei due genitori e a patto che nessuno dei due benefici di altri ammortizzatori sociali (NASPI, CIGO, CIG, FIS);
    – Le domande per i sopra menzionati benefici dovranno essere fatte direttamente dai lavoratori all’INPS mediante PIN personale (non appena la procedura sarà attiva);
  3. Congedo non retribuito per i genitori: A partire dal 05/03/2020 è concesso al dipendente che abbia uno o più figli di età compresa tra 12 e 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi scolastici, senza corresponsione di alcuna indennità e/o retribuzione e/o contribuzione figurativa con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
    – La fruizione di questo congedo è riconosciuta ad uno solo dei due genitori e a patto che nessuno dei due benefici di altri ammortizzatori sociali (NASPI, CIGO, CIG, FIS);
  4. Estensione permessi retribuiti assistenza disabili (L. 104): Ai beneficiari dei permessi L. 104 per assistenza ai figli minori di 3 anni o a parenti conviventi con handicap grave è concessa la possibilità di incrementare sino ad ulteriori 12 giornate di permesso mensile retribuito per ciascuno dei mesi di marzo ed aprile;
  5. Premio ai lavoratori: E’ prevista l’erogazione di 100€ ragguagliati alle giornate effettivamente lavorate a beneficio dei dipendenti che durante il mese di marzo abbiano prestato opera all’interno della sede aziendale. Tale ammontare non concorrerà alla formazione del reddito e sarà erogato automaticamente dai datori di lavoro che ne recupereranno l’importo mediante conguaglio fiscale a partire dal mese di aprile e non oltre dicembre;
  6. Sospensione dei versamenti F24: Ai sensi dell’art. 62 comma 2 del D.L. 18/2020 tutti i versamenti con F24 in scadenza tra 08/03/2020 e 31/03/2020 sono sospesi. Tale sospensione si estende a tutte le imprese e a tutti i professionisti in ambito nazionale che nel 2019 hanno prodotto un fatturato non superiore a 2.000.000€. Tali versamenti, ad oggi, sono stati calendarizzati al 31/05/2020;