Con sentenza n. 22809 del 12 Settembre 2019, la Corte di Cassazione ha affermato la ammissibilità della ripetizione del patto di prova pur se il lavoratore ha avuto altri rapporti con il proprio datore, qualora risulti dimostrata l’esigenza dell’imprenditore di verificarne ulteriormente il comportamento del lavoratore rilevante ai fini dell’adempimento della propria prestazione, in relazione a molteplici fattori nel frattempo intervenuti come le abitudini di vita, i problemi di salute e le modifiche organizzative e tecnologiche.
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