Il datore di lavoro che decide di assumere, anche a tempo determinato, un lavoratore ultracinquantenne in stato di disoccupazione può applicare uno sgravio sugli oneri INPS e INAIL pari al 50%.

Lo sconto diviene totale se ad essere assunta è una donna disoccupata o priva di un lavoro regolarmente retribuito.

L’assunzione deve determinare un incremento del numero medio dei dipendenti in forza rispetto alla media occupazionale precedente l’assunzione.

Quali sono i beneficiari

L’assunzione di un lavoratore disoccupato che abbia già compiuto 50 anni di età consente al datore di lavoro di usufruire di uno specifico sgravio contributivo applicabile ai contratti a termine e a quelli a tempo indeterminato.

I lavoratori ultracinquantenni devono altresì, da oltre 12 mesi:

  • aver perso il posto di lavoro (anche a seguito di dimissioni) o cessato un’attività autonoma;
  • aver presentato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità – DID al lavoro o la domanda di NASpI.

Deve inoltre trattarsi di un lavoratore che non deve essere stato licenziato, negli ultimi 6 mesi, né dalla medesima azienda che assume né da un’altra ad essa collegata.

Sono ammessi al beneficio i datori di lavoro privati nel rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi:

  • l’assunzione non obbligatoria a norma di legge o ai sensi della contrattazione collettiva;
  • rispetto dell’eventuale diritto di precedenza alla riassunzione,
  • nessuna sospensione dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
  • regolarità contributiva;
  • rispetto della normativa sul lavoro, gli accordi e contratti collettivi nazionali regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti, e le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’agevolazione si applica alle seguenti tipologie contrattuali, a tempo pieno o part-time:

  • contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche “a-causale”;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di rapporto a termine agevolato, purché la trasformazione avvenga prima della scadenza.

Nel biennio 2021/2022 per l’assunzione di donne svantaggiate lo sgravio è totale nella soglia massima di beneficio fruibile di 6.000 euro annui.

L’agevolazione consiste in una riduzione al 50% (100% in caso di donne assunte nel biennio 2021/2022) dei contributi INPS a carico del datore di lavoro e dei contributi INAIL per la durata di:

  • 12 mesi in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato;
  • 18 mesi in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  • 18 mesi se si procede alla trasformazione a tempo indeterminato di assunzioni agevolate a termine.

L’assunzione deve determinare un incremento del numero medio dei dipendenti in forza.