Fino al 31 dicembre 2018 utilizzando esclusivamente mezzi tracciabili, i soggetti passivi Iva possono continuare a utilizzare scheda carburante.

Con l’art 11-bis, del Dl 87/2018 è stato prorogato il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante inizialmente fissato al 01 Luglio 2018.

Più precisamente la scheda carburante deve contenere gli estremi di individuazione del veicolo, gli estremi di identificazione del soggetto Iva che acquista il carburante, compreso il numero di partita Iva.

L’addetto alla distribuzione di carburante deve inoltre indicare nella scheda carburante all’atto di ogni rifornimento, e con firma di convalida, la data e l’ammontare del corrispettivo al lordo dell’Iva, i suoi estremi identificativi oltre all’ubicazione dell’impianto stesso, anche a mezzo di apposito timbro. L’intestatario del mezzo di trasporto deve annotare il numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre di riferimento.

Con il Dl 78/2011, è stato inoltre previsto l’esonero dalla tenuta della scheda carburante per i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte elettroniche.

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