Oggetto: NUOVE FORME DI COLLABORAZIONE 2016

Si informano i Signori Clienti che il Jobs Act, in materia di riordino dei contratti di lavoro, ha abrogato i seguenti istituti: il c.d. “mini co.co.co”, le collaborazioni coordinate e continuative con i pensionati di vecchiaia e le associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Con l’anno 2016, dunque, potranno essere utilizzati solo i seguenti due tipi di rapporto di lavoro non tipicamente subordinato:

  1. I contratti di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 cod. civ);
  2. Le prestazioni di lavoro accessorio mediante utilizzo dei vouchers;

Il lavoro autonomo occasionale (secondo la nuova formulazione voluta dal Jobs Act) deve essere caratterizzato da: mancanza di continuità della prestazione, mancanza di coordinamento e l’attività non deve essere svolta all’interno dell’azienda né nell’ambito del ciclo produttivo del committente.
Il lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000€ annui continua ad essere esente da contribuzione INPS/INAIL e continua ad essere soggetto a ritenuta acconto del 20%.
Il lavoro accessorio (voucher) è esente ai fini fiscali, nel limite di 7.000 euro netti all’anno (pari a 9.333 euro lordi) se svolto a favore di soggetti privati e nel limite di 2.000 euro netti (pari a 2.666 euro lordi) se prestato a favore di imprese e studi professionali.
Il lavoro accessorio è retribuito con un sistema di voucher o buoni lavoro, che vengono erogati dall’INPS , per il tramite degli uffici postali, delle tabaccherie e delle banche convenzionate. Un voucher corrisponde a 1 ora di lavoro e ha un valore di 10€ lordi pari a 7,50€ euro netti.

Lo Studio Burlando-Bruno-De Fraia