Dal 24 giugno 2017 è entrata in vigore la nuova disciplina del Lavoro Occasionale, che è andata a sostituire gli abrogati “Voucher Inps“. Alle prestazioni legate al Lavoro Occasionale possono fare ricorso:

  • Le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, attraverso il “Libretto Famiglia”;
  • Imprese e professionisti per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale “PrestO”.

Privati e famiglie possono utilizzare il Lavoro Occasionale (“Libretto Famiglia”) per svolgere:

  • Piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • Assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • Insegnamento privato supplementare (ripetizioni);

Imprese e professionisti (utilizzatori) possono utilizzare il Lavoro Occasionale (“PrestO”) per effettuare attività occasionali nella generalità dei settori produttivi.

Il nuovo Lavoro Occasionale per imprese e professionisti è consentito solo nel rispetto dei seguenti precetti vincolanti:

1. A patto che le ore di lavoro richieste al prestatore siano non superiori a 280 nell’anno civile;
2. A patto che il compenso complessivamente pagato al prestatore sia non superiore a 2.500€;
3. A patto che ogni utilizzatore eroghi compensi complessivi annui non superiori a 5.000€;
4. A patto che ogni prestatore consegua compensi complessivi annui non superiori a 5.000€;

E,’ invece, interdetto:

  • Con soggetti che abbiano cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione col medesimo utilizzatore;
  • Da parte degli utilizzatori che occupano più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • Da parte delle imprese del settore agricolo con i braccianti agricoli;
  • Da parte delle imprese dell’edilizia o esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • Nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

L’acquisto dei buoni deve essere effettuato sulla piattaforma Inps dedicata, con pagamento anticipato. Il valore dei buoni acquistabili è di €. 12,00 lorde a cui corrisponde un entrata netta per il lavoratore di €. 9,00. Il buono deve essere attivato almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa.
L’utilizzatore è tenuto a trasmettere, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione una dichiarazione contenente:

  • I dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • Il luogo di svolgimento della prestazione;
  • L’oggetto della prestazione;
  • La data e l’ora di inizio ed il termine della prestazione il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a €. 36, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata.

Per l’accesso alle prestazioni gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti all’interno di un’apposita piattaforma informatica gestita dall’Inps (www.inps.it – lavoro accessorio) che effettua anche le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.

Il regime sanzionatorio prevede, in caso di superamento da parte di un utilizzatore dei limiti di cui sopra, la trasformazione del rapporto da occasionale a rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione, e quindi di attivazione del buono, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 500 a €. 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, senza possibilità di diffida ad adempiere.

Lo Studio Burlando-Bruno-De Fraia