Il lavoro autonomo in ogni propria forma non svolto a titolo professionale è soggetto ad obbligo di iscrizione presso la c.d. “gestione separata” Inps.

La Gestione Separata Inps è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e nasce con la Legge n. 335/95 che ha radicalmente riformato il sistema pensionistico nazionale.

L’obiettivo di questa riforma è stato quello di assicurare una tutela previdenziale anche a tutte quelle categorie di lavoratori autonomi, che fino a quel momento ne erano escluse. Oggi la Gestione separata dell’Inps accoglie i contributi previdenziali di tutti i lavoratori autonomi che non sono dotati di una propria cassa previdenziale di riferimento.
La Legge n. 335/95 ha previsto che debbano obbligatoriamente iscriversi al fondo pensionistico della Gestione separata Inps le seguenti categorie di soggetti:

  • Tutte le categorie di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista alcuna specifica cassa previdenziale. Si tratta di professionisti che esercitano attività autonoma, abituale e professionale, ma che non hanno una specifica cassa professionale di appartenenza, come ad esempio gli amministratori di condominio, i fisioterapisti, ecc.
  • La quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa (quelle poche residuali ancora ammesse dal nostro ordinamento), che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale;
  • La categoria dei venditori a domicilio, ex articolo 36, Legge n. 426/71, con contratto di lavoro autonomo;
  • I lavoratori autonomi occasionali, qualora essi abbiano conseguito redditi fiscalmente imponibili superiori alla soglia annua di 5.000 € (riferiti alla totalità dei committenti);
  • Gli assegnisti di ricerca e i beneficiari di borse di studio per la frequenza di dottorati di ricerca;
  • I medici con contratto di formazione specialistica;
  • I volontari del Servizio Civile Nazionale.

Competente sulla domanda di iscrizione è la stessa sede Inps che ha la competenza sulla costituzione delle posizioni assicurative dei lavoratori, ovvero:

  • Per il professionista è quella competente nel territorio di residenza;
  • Per le collaborazioni, associazioni e simili è quella competente nel territorio in cui è ubicata la sede amministrativa del committente o la filiale che, a scelta dell’azienda, amministra i pagamenti a favore del singolo soggetto.

Ciascun lavoratore può presentare la domanda di iscrizione alla Gestione Separata telematicamente, al sito www.inps.it richiedendo prima il proprio codice PIN, e poi successivamente, una volta avuto accesso alla propria pagina personale è necessario compilare un apposito modulo di iscrizione, oppure è possibile iscriversi telefonando al numero verde del Contact Center 803 164.
Nel modulo di iscrizione alla Gestione Separata, oltre ai dati anagrafici ed eventuali recapiti sono richieste le seguenti informazioni come la data di inizio dell’attività, la tipologia dell’attività che si intende svolgere, ovvero in qualità di professionista (in tal caso sono richieste alcune informazioni aggiuntive (tipo di attività, partita Iva, codice ATECO 2007, eventuale qualifica di socio di studio associato) o in qualità di collaboratore o figure assimilate. per la cui attività l’obbligo contributivo è assolto dal committente o associante

I contributi dei lavoratori autonomi

I professionisti, ovvero coloro che svolgono abitualmente professionalmente e autonomamente un’attività di tipo artistico o professionale, nel caso in cui l’attività esercitata non possa essere ricompresa in un albo o elenco professionale, sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata dell’Inps. Per questi lavoratori il contributo si calcola sulla differenza tra i ricavi e costi deducibili derivanti dall’attività esercitata. Questa rappresenta la base imponibile sulla quale dovranno essere applicate le aliquote, stabilite ogni anno dall’Inps.

Il versamento

Il contributo totale annuo così determinato dovrà essere versato con lo stesso meccanismo di acconto e saldo previsto per le imposte sui redditi. Il 16 giugno di ogni anno si versa il saldo del contributo dell’anno precedente, e il primo acconto per l’anno in corso (calcolato come il 40% del contributo dell’anno precedente), mentre entro il 30 di novembre deve essere versato il secondo acconto per l’anno in corso, pari questa volta al restante 60% del contributo calcolato sull’anno d’imposta precedente. I contributi devono essere versati con modello F24.

La rivalsa Inps

I professionisti che aderiscono alla Gestione Separata Inps hanno la possibilità (e non l’obbligo) di addebitare ai propri committenti il contributo del 4% a titolo di rivalsa. L’esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente ed è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla Gestione Separata, poiché a quest’ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il professionista e per l’intero importo. Attenzione però, tale contributo costituisce reddito professionale soggetto a tassazione Irpef.

Le aliquote della Gestione separata Inps

Per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva e non iscritti a Casse previdenziali di categoria la circolare Inps n. 21 del 31 gennaio 2017 stabilisce che l’aliquota dei contributi per gli iscritti alla Gestione separata Inps 2017 scende al 25%, così come disposto dalla Legge di Bilancio 2017 per il prossimo triennio (l’aliquota Gestione separata Inps 2016, ricordiamo, era fissata al 27%, più il contributo aggiuntivo dello 0,72%).
L’aliquota per i collaboratori continuativi (figura residuale) e occasionali è invece fissata per il 2017 al 32% + 0,72% di contributo aggiuntivo.
Per titolari di reddito da pensione o provvisti di altra tutela pensionistica l’aliquota della Gestione separata Inps 2017 è fissata al 24%.

Si può così riassumere:

Gestione separata Inps 2017                                                                                                                              Aliquote
Lavoratori autonomi titolari di Partita Iva                                                                                                              25,72%
Collaboratori continuativi o occasionali                                                                                                                   32,72%
Titolari di pensione o iscritti ad altro fondo previdenziale                                                                                   24%

Nella circolare sopra menzionata sono stati stabiliti anche i minimali e massimali di reddito su cui applicare l’aliquota per il calcolo dei contributi autonomi e collaboratori 2017.
Il minimale di reddito è di 15.548€ e il massimale è di 100.324€; gli iscritti alla Gestione separata Inps 2017 qualora superino la soglia del massimale di reddito non dovranno pagare i contributi sulle somme eccedenti.
Ricordiamo che all’aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata Inps 2017 si aggiunge il contributo aggiuntivo dello 0,72% destinato a finanziare indennità di maternità, assegni per il nucleo familiare, malattia, degenza in ospedale e congedo parentale.

Lo Studio Burlando-Bruno-De Fraia