Il “congedo per malattia del bambino” è un diritto riconosciuto alla madre lavoratrice o al padre lavoratore che consente di astenersi facoltativamente dal lavoro per tutte le malattie di ciascun figlio fino al compimento dei 3 anni, e a 5 giorni lavorativi per il figlio tra i 3 agli 8 anni.

I soggetti beneficiari sono la madre o il padre lavoratori dipendenti.
La durata massima del benefico è l seguente:

  • Senza limiti di tempo sino al terzo anno di vita del bimbo;
  • Max 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore per i figli dai tre agli otto anni;

Durante la fruizione del citato congedo per malattia del figlio al genitore non spetta alcun trattamento economico (fatta eccezione per i dipendenti pubblici).

Il congedo per malattia dei figli è diverso dal cd. congedo parentale INPS; quest’ultimo prevede la possibilità di effettuare assenze facoltative, retribuite fino a 6 o 8 anni del bambino e non retribuite fino a 12 anni. 
Tale norma, è stata recentemente modificata a seguito dell’entrata in vigore di uno dei decreti attuativi del Job’s Act che ha esteso il congedo parentale, nel seguente modo:

1. Dalla nascita del bambino fino al giorno in cui compie 6 anni: mamma e papà possono assentarsi dal lavoro, alternativamente, in qualsiasi momento;
2. Dai 6 agli 8 anni: il congedo parentale spetta solo se si rientra in una determinata soglia di reddito.
3. Fino ai 12 anni: questa novità introdotta dal Job’s Act è stata approvata in via definitiva con il C.d.M. dell’11 giugno;

In entrambi i casi (congedo per malattia del bambino e/o congedo parentale INPS) è necessario presentare al Datore di Lavoro il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. A questo tipo di congedi non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. Non può, quindi essere richiesta visita fiscale di controllo.

Lo Studio Burlando-Bruno-De Fraia