L’Istituto, nella circolare n. 116 del 2022, ha fornito le istruzioni applicative e contabili per l’erogazione nel LUL e il successivo conguaglio in denuncia UniEmens, Lista PosPA o PosAgri.

L’indennità però non spetta a tutti i lavoratori subordinati, ma solo a chi è in possesso di specifici requisiti.

In particolare, occorre avere una retribuzione imponibile, sempre nella competenza del mese di novembre, non superiore a 1.538 euro.

L’indennità è di importo pari a 150 euro e spetta ai lavoratori subordinati, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, che non abbiano percepito un’altra indennità equipollente.

Il bonus non costituisce reddito ai fini fiscali, non rileva ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 116 del 17 ottobre 2022 con cui detta le istruzioni operative per l’erogazione del bonus nel LUL di novembre 2022.

Il lavoratore è tenuto a presentare, al proprio datore di lavoro, una dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 19, commi 1 e 16 del decreto Aiuti ter.

L’indennità deve essere erogata al lavoratore anche nel caso in cui la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di € 1.538”.