Ai sensi dell’art. 1742, comma 1, cod. civ. con il contratto di agenzia una parte, l’agente, assume stabilmente, dietro provvigione, l’incarico di promuovere per conto di un’altra, il preponente, la conclusione di contratti in una determinata zona.
Gli agenti possono essere persone fisiche o società (di persone o di capitali).
Il rapporto di agenzia è un rapporto di lavoro autonomo.
Anche l’attività di tentata vendita (l’attività dell’agente caratterizzata da una serie di adempimenti accessori quali il trasporto e la consegna della merce, la fatturazione e l’incasso del prezzo relativo è compatibile con lo schema del contratto di agenzia.

Per l’esercizio dell’attività di agenzia sono richiesti i seguenti requisiti:

  • l’assenza di carichi penali;
  • la frequentazione pregressa di uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni oppure l’aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di un’impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansione di dipendente qualificato addetto al settore vendite, oppure l’aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o la laurea in materie commerciali o giuridiche.
  • Qualora l’attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, i requisiti suddetti devono essere posseduti dal legale rappresentante della società stessa.
  • L’inizio dell’attività di agente o rappresentante di commercio è soggetto alla Segnalazione certificata di inizio di attività (Scia), da presentare alla Camera di commercio per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio, corredata delle certificazioni o autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui sopra. La C.c.i.a.a. iscrive il richiedente nel registro delle imprese (se l’attività è svolta in forma di impresa) oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea) (se l’attività è svolta in forma individuale).

Alla disciplina legale del rapporto di agenzia si abbina l’applicazione degli accordi economici collettivi di settore ed il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto. L’agente ha diritto alla provvigione per tutti gli affari conclusi durante il contratto, quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. L’agente ha altresì diritto a farsi rilasciare l’estratto conto delle provvigioni dovute. Le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto costituiscono crediti privilegiati.
Qualora il contratto di agenzia sia stipulato a tempo determinato operano le normali cause di cessazione del contratto a termine. Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, al di là dell’ipotesi della clausola risolutiva espressa, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all’altra, oppure, senza preavviso, nel caso di giusta causa.
All’atto della cessazione del rapporto è dovuta una indennità supplementare se ricorrono le seguenti condizioni: a) l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, b) il preponente continui, anche dopo la cessazione del rapporto, a ricevere ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari conclusi con tali clienti, c) il pagamento di tale indennità sia equo in relazione, in particolare, alle provvigioni che l’agente perde. La predetta indennità supplementare non è dovuta: a) quando il preponente risolve il contratto per inadempienza imputabile all’agente, b) quando l’agente recede dal contratto, c) quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.
Gli agenti e rappresentanti di commercio sono tenuti, ex L. n. 613/1966, all’iscrizione all’INPS nella gestione speciale dei commercianti alla quale versano i contributi con le stesse modalità previste per i commercianti. La legge 2 febbraio 1973, n. 12 ha inoltre istituito un trattamento previdenziale integrativo di invalidità, vecchiaia e superstiti gestito dalla Fondazione ENASARCO. L’art. 18, comma 13, D.L. n. 98/2011 ha confermato la natura integrativa della copertura contributiva. La Fondazione ENASARCO: 1) eroga agli agenti e ai rappresentanti di commercio di cui agli artt. 1742 e 1752 cod. civ. la pensione di invalidità, inabilità, vecchiaia e superstiti, integrativa di quella erogata dall’INPS; 2) persegue, con separate gestioni: – fini di formazione, qualificazione professionale e solidarietà in favore della categoria; – fini di assistenza sociale in favore degli iscritti, soggiorni climatici, soggiorni termali, colonie, assegni parto, assistenza infortunistica mediante polizze, premi per tesi di laurea, ecc.; 3) provvede alla gestione dell’indennità di scioglimento del contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale accantonata in costanza del rapporto, secondo le norme degli accordi economici collettivi.
Sono obbligatoriamente iscritti alla Fondazione ENASARCO gli agenti e rappresentanti di commercio che operano individualmente e quelli che operano in società o comunque in associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta, che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali e non si trovino in condizioni di incompatibilità per immedesimazione organica. Più precisamente sono illimitatamente responsabili, oltre a coloro che operano individualmente, i soggetti uniti in: associazioni; società semplici; società in nome collettivo; società in accomandita semplice e per azioni (nelle società in accomandita sono illimitatamente responsabili solo i soci accomandatari). Inoltre, sono obbligatoriamente iscritti alla Fondazione tutti gli agenti che operano, anche solo in parte, sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri, che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia. Il preponente entro 30 giorni deve comunicare l’inizio o la cessazione del rapporto di agenzia con le forme e i modi stabiliti dalla Fondazione ENASARCO.

Sono tenuti ad iscriversi all’ENASARCO e devono versare i contributi previdenziali integrativi obbligatori anche i promotori finanziari che svolgono la propria attività lavorativa autonomamente, realizzando in questo caso un rapporto giuridico che può identificarsi con il rapporto di agenzia (ML nota n. 2524/2005). I subagenti di assicurazione, cioè gli intermediari che svolgono attività d’agenzia ex artt. 1742 ss. cod. civ. per conto dell’agente di assicurazione, non sono soggetti all’obbligo di iscrizione all’ENASARCO (ML nota n. 96/2006). Rientrano tra gli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall’ENASARCO e quindi all’obbligo di iscrizione anche i Procacciatori di Affari e, in generale, tutti i soggetti che si configurano come agenti in base agli artt. 1742 e 1752 cod. civ. pur non essendo iscritti al ruolo agenti.
Il contributo previdenziale obbligatorio si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo agli agenti e rappresentanti di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, nei limiti di un massimale provvigionale annuo (artt. 4 e 5, Regolamento attività istituzionali). Il massimale provvigionale annuo non é frazionabile. Il mandante è tenuto a comunicare per ciascun agente l’ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali. Il contributo è a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica. Per i minimali di contribuzione è prevista la frazionabilità per quote trimestrali cumulate per i singoli trimestri. Nel caso degli agenti o rappresentanti che svolgono l’attività in forma societaria che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci, il contributo totale è suddiviso, tra i soci illimitatamente responsabili, in misura corrispondente alla quota di partecipazione societaria di ciascuno. Se il preponente non comunica la quota di partecipazione societaria, i contributi sono ripartiti in misura paritetica. Ove il rapporto di agenzia o di rappresentanza sia stato istituito con una società per azioni o a responsabilità limitata, il mandante non è tenuto al versamento dei contributi di cui sopra, ma al versamento di un contributo calcolato, in base agli scaglioni di importi provvigionali annui, su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia;

Il versamento dei contributi relativi alla Fondazione ENASARCO devono essere effettuati e pervenire alla Fondazione entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza dei singoli trimestri ovvero 1º trimestre: entro il 20 maggio; 2º trimestre: entro il 20 agosto; 3º trimestre: entro il 20 novembre; 4º trimestre: entro il 20 febbraio (art. 8, Regolamento attività istituzionali). Ogni versamento trimestrale deve essere accompagnato da una specifica “distinta” trasmessa alla Fondazione per via telematica o tramite altro strumento informatico. In ogni caso il mandante è responsabile, ex art. 8, comma 4, del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell’agente o rappresentante. La parte dei contributi a carico dell’agente è trattenuta all’atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi stessi. E’ ammessa la prosecuzione volontaria, nel rispetto delle disposizioni poste dagli artt. 9 e 10 del Regolamento delle attività istituzionali.
La Fondazione eroga le seguenti prestazioni (art. 12, Regolamento attività istituzionali): a) pensioni di vecchiaia (artt. 14-18 Regolamento attività istituzionali); b) pensioni di invalidità (artt. 19 e 21-22, Regolamento attività istituzionali); c) pensioni di inabilità (artt. 20 e 21-22, Regolamento attività istituzionali); d) pensioni ai superstiti (artt. 23-26, Regolamento attività istituzionali); e) rendita contributiva. 6. (FIRR) Fondo indennità risoluzione rapporto.
Il FIRR ha lo scopo di provvedere, all’atto della cessazione del rapporto di agenzia, alla corresponsione, in favore degli agenti, delle somme ivi accreditate, che costituiscono l’indennità di scioglimento del contratto di cui all’art. 1751, cod. civ. (similmente a quanto accade con il TFR per i lavoratori dipendenti). Sono soggetti all’obbligo dell’accantonamento le stesse aziende mandanti soggette al versamento dei contributi al Fondo di previdenza integrativo comprese quelle che hanno affidato la rappresentanza a società per azioni, in accomandita per azioni o a società a responsabilità limitata.

L’accantonamento presso il Fondo viene effettuato mediante versamento di contributi a carico esclusivo delle aziende mandanti e calcolati in misura percentuale sulle provvigioni – ivi comprese le somme erogate a titolo di rimborso o concorso spese – liquidate nell’anno solare a ciascun agente. Determinazione dei contributi I contributi sono commisurati all’ammontare globale delle provvigioni liquidate nel corso di ogni anno solare, con gli scaglionamenti previsti dalle norme contrattuali. Il versamento delle quote contributive per FIRR deve essere effettuato non prima del 1º e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento e deve essere accompagnato da una distinta compilata in conformità a quanto stabilito per i contributi previdenziali (art. 31, Regolamento attività istituzionali). Il versamento dei contributi avviene esclusivamente con procedura telematica, mediante compilazione on line della distinta di versamento e addebito automatico sul c/c bancario.

In caso di cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, le case mandanti sono tenute a dare comunicazione all’ENASARCO di tale evento entro un mese dalla cessazione stessa. Ricevuta tale comunicazione la Fondazione provvede a liquidare all’agente le somme accantonate presso il FIRR.