La legge di Bilancio 2020 interviene in materia di buoni pasto e mense aziendali, innalzando la soglia di non concorrenza alla formazione del reddito del lavoratore dipendente per i buoni pasto elettronici da 7 a 8 euro, mentre riduce quella per i buoni pasto cartacei da 5,29 euro a 4 euro.

I buoni pasto non concorreranno, dunque, alla formazione del reddito del lavoratore dipendente entro una nuova soglia massima giornaliera stabilita dall’ art. 51 TUIR.

La legge di Bilancio 2020 interviene su tale soglia, incentivando ulteriormente l’utilizzo dei buoni in formato elettronico: la nuova normativa prevede infatti che per i buoni pasto elettronici la soglia di non imponibilità in capo al dipendente salga da 7 a 8 euro, mentre quella per i buoni pasto in formato cartaceo scende da 5,29 euro a 4 euro.

Chiaramente le novità, con la revisione delle soglie nel senso descritto, avranno impatto anche sugli oneri previdenziali, valendo le stesse esclusioni e limiti dettati dall’ art. 51 TUIR anche ai fini del calcolo dell’imponibile contributivo.

Ad esempio, un lavoratore che riceverà buoni pasto cartacei dal proprio datore di lavoro del valore unitario di 7 euro la differenza rispetto alla soglia di esenzione pari a 4 euro ( in questo caso 3 euro per ciascun buono) sarà soggetto a imposizione in busta paga ai fini contributivi e ai fini Irpef. Nell’ ipotesi di buoni pasto elettronici la soglia di esenzione è fissata nell’ importo di 8 euro. In pratica, un buono pasto elettronico costerà all’azienda 8 euro e sarà totalmente esente da contributi e imposte.