La quarantena non è sempre malattia: con il messaggio n° 3653 del 9 ottobre 2020 arrivano dei chiarimenti da parte di INPS su casi specifici.

In particolare l’INPS riprende le diposizioni fornite dall’articolo 26 del decreto n.18/2020, il Cura Italia, convertito nella legge n.27/2020, che compara la quarantena alla malattia, specificando quali sono i casi in cui non sia più valida questa equazione.

La quarantena non è malattia nei casi in cui un lavoratore fragile (immunodepresso affetto da patologie croniche) possa continuare a svolgere la propria attività lavorativa da remoto, in smart working o anche detto lavoro agile.

INPS nel messaggio del 9 ottobre 2020 chiarisce che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragli, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del decreto Cura Italia, non rappresentano un’incapacità temporanea al lavoro per una patalogia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha voluto tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, queste fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.

INPS specifica che la quarantena non può essere equiparata a malattia o anche alla tutela della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore, che si può trovare anche in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile, continui a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, in smart working quindi, dal proprio domicilio.

Questo chiarimento arriva dopo che il testo di conversione in legge del decreto Agosto prevede per i lavoratori fragili lo smart working fino al 31 dicembre 2020.

INPS specifica che nei casi di malattia conclamata da CIVID (art. 26, comma 6) il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla malattia, comprensiva della perdita di guadagno.

In tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena.

Nel caso di provvedimento dell’autorità sanitaria pubblica il lavoratore suddetto non viene posto in quarantena, ma per lo stesso il datore dei lavoro può fare domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, in deroga, assegno ordinario e CISOA.

Anche la quarantena all’estero no può essere considerata malattia dall’INPS, perché l’accesso alla tutela non può che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.

LA QUARANTENA NON E’ MALATTIA CON LA CASSA INTEGRAZIONE

Specifica INPS che la quarantena non è malattia se il lavoratore si trova in cassa integrazione.

INPS chiarisce che si tratta del principio secondo il quale la cassa integrazione prevale sulla malattia.