Ai sensi dell’art. 2, c. 10, Decreto Legge n. 69/1988, l’assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione ecc.) riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell’intero reddito familiare.

I redditi da considerare sono:

  • redditi da lavoro dipendente od assimilati assoggettabili all’IRPEF, compresi quelli a tassazione separata (arretrati di retribuzione, indennità di preavviso, somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni ecc.);
  • redditi prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all’IRPEF, nonché i redditi da lavoro conseguiti presso Enti internazionali residenti nel territorio della Repubblica non soggetti alla normativa tributaria italiana (FAO) nonché, ovviamente, le pensioni accordate da organismi esteri o enti internazionali;
  • redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte (pensioni sociali e pensioni, assegni e indennità a ciechi, sordomuti e invalidi civili ecc.) e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali, interessi da CCT e da BOT, vincite del lotto e dei concorsi a pronostici ecc.) se superiori a euro 1.032,91.
  • le pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi in quanto anch’esse da considerare redditi da lavoro dipendente (art. 49, c. 2, D.P.R. n. 917/1986);
  • assegni periodici corrisposti dall’altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli – in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell’art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Tali redditi costituiscono reddito assimilato a quello da lavoro dipendente (art. 50, c. 1, lett. i), D.P.R. n. 917/1986). Se dal provvedimento giudiziale non risulta la ripartizione della somma destinata al mantenimento del coniuge e dei figli, tali assegni, costituiscono reddito nella misura del 50 per cento;
  • redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative. Dal 1° gennaio 2001 sono assimilabili a quelli da lavoro dipendente (Circ. Inps n. 199/2003)

Il reddito dell’abitazione principale deve essere considerato al lordo della deduzione prevista dalla legislazione tributaria (Msg. Inps n. 13065/1994).
I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali (art. 51, c. 2, lett. a), D.P.R. n. 917/1986).

Non si computano nel reddito:

  • assegno per il nucleo familiare;
  • trattamenti di fine rapporto
  • anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto
  • pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • pensioni di guerra;
  • rendite vitalizie Inail;
  • assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
  • indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non * deambulanti;
  • indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali;
  • indennità di frequenza ai minori mutilati e agli invalidi civili;
  • indennità statali a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (Circ. Inps n. 172/2000).
  • indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità Inps;
  • indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef;
  • trattamenti di famiglia;
  • arretrati di integrazioni salariali (art. 4, c. 14, Decreto Legge n. 338/1989 conv. dalla Legge n. 389/1989).

Lo Studio Burlando-Bruno-De Fraia