La legge di Bilancio ha aumentato il limite massimo di importo  fruibile fino a 8.000 euro, da riproporzionare su base mensile.

Il datore di lavoro che procede all’assunzione a tempo indeterminato, applicando la disciplina delle tutele crescenti, di un giovane under 36 anni di età (sino a 35 anni e 364 giorni), ha diritto ad una decontribuzione totale.

Il beneficio si applica alle assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time) e alle trasformazioni dei contratti a termine nel biennio 2021-2022.

La misura trova applicazione per le assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri e può essere riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati che stipulano:

  • nuovi contratti a tempo indeterminato
  • trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato
  • assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la prestazione lavorativa è resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato

Restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato ed i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Lo sgravio parziale al 50% della contribuzione previdenziale dovuta all’INPS, ha infatti trovato nella legge di Bilancio 2023 la proroga dell’applicazione in misura totale per un periodo massimo di durata pari a 36 mesi, con esclusione dei premi INAIL.

La durata aumenta ulteriormente sino a 48 mesi se il nuovo rapporto di lavoro riguarda una sede di lavoro od una unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.